Art. 1.

      1. All'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità ed i limiti per la raccolta dei funghi epigei, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. La raccolta dei funghi epigei è subordinata al pagamento di un contributo determinato da ogni regione, che costituisce autorizzazione alla raccolta e ha validità sul tutto il territorio regionale».